Si tratta di misure previste dal D. Lgs 198/2006, art. 42 sse L. 125 del 1991, art. 1, che intendono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e favorire l’occupazione femminile. Le PA possono predisporre piani di azioni positive di durata triennale. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al finanziamento.
Promotori:centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione professionale, organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale.
Obiettivi:
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- eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
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Procedura di finanziamento:entro il 31 maggio di ogni anno, viene formulato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Programma obiettivo, nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che si intendono promuovere, i soggetti ammessi a ottenere i rimborsi ed i criteri di valutazione.
Il Programma obiettivo 2012 ha promosso differenti tipologie di azioni positive tra cui: a) azioni finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti in difficoltà occupazionale; b) azioni per la costituzione o il consolidamento di impresa.
Termini per la presentazione delle domande: entro il 30 novembre di ogni anno.
Per maggiori informazioni per la presentazione dei progetti consultare il sito del Ministero LPS e la normativa di riferimento:
Sito Ministero LPS – finanziamento azioni positive