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ORGANI

Consigliere e Consiglieri di Parità

 

Le Consigliere e i Consiglieri di Parità offrono sostegno e consulenza a lavoratrici e lavoratori che subiscono discriminazioni nell’accesso al lavoro o sul luogo di lavoro, a imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda e agli enti pubblici che devono costituire i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e presentare il Piano di Azioni Positive. 

 

Nomina: le Consigliere e i Consiglieri di Parità , effettive/i e supplenti, sono nominate/i a livello nazionale, regionale e provinciale con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le Pari opportunità. A livello regionale e provinciale su designazione rispettivamente della Regione e della Provincia di riferimento, sentite le Commissioni regionali e provinciali tripartite.

 

Compiti e funzioni: in generale si occupano della promozione e diffusione della conoscenza delle Pari Opportunità e del controllo e rilevazione delle  situazioni di discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Promuovono progetti di azioni positive nel settore pubblico e privato, politiche attive del lavoro finalizzate alla realizzazione delle Pari Opportunità, azioni per la diffusione e scambio di buone pratiche e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle Pari Opportunità e della discriminazione. Promuovono inoltre politiche di sviluppo territoriale coerenti rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di Pari Opportunità. Per accrescere l’efficacia della loro azione e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi è stata costituita la rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera di Parità nazionale.

 

Obblighi: nell’esercizio delle sue funzioni la consigliera di parità è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza.  

Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali devono presentare un rapporto sull’attività svolta agli organi che li hanno designati. Sulla base anche di questi rapporti, la Consigliera nazionale deve elaborare entro il 31 marzo di ogni anno un rapporto per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale delle Consigliere. 

 

Durata mandato: restano in carica 4 anni e il loro mandato è rinnovabile per non più di 2 volte.

 

Per maggiori informazioni su ruolo e funzioni delle/dei Consigliere/i si può consultare:

Codice Pari Opportunità (D.Lgs 198/2006)