Il Codice di condotta è uno strumento di cui possono dotarsi volontariamente le aziende per promuovere il benssere organizzativo e definire quali condotte debbano essere attuate per prevenire molestie, discriminazioni, mobbing e stress da lavoro correlato nel luogo di lavoro.
La normativa europea ne incentiva l’adozione da parte di tutti i datori pubblici e privati, secondo Linee Guida specifiche allegate alla Raccomandazione UE 92/131 2Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro”.
Il Codice regolamenta nello specifico le procedure a cui attenersi per la soluzione dei singoli casi (procedure formali e informali e sanzioni anche con rinvio al CCNL o aziendale), indicando i destinatari finali delle norme. Definisce inoltre i criteri di nomina e gli ambiti di azione della Consigliera di Fiducia.
La Consigliera di Fiducia
Si tratta di una figura professionale prevista nelle aziende private come nelle Amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di fornire un ausilio più diretto ai lavoratori e promuovere e tutelare il benessere organizzativo con particolare riferimento alla prevenzione e soluzione di casi di mobbing, molestie, discriminazioni, stress da lavoro correlato e nuove tipologie di rischio individuate dalla normativa vigente (ad esempio legate alle differenze di genere, alla nazionalità o al contratto di lavoro).
Anche la figura della Consigliera di Fiducia è di matrice europea ed è stata prevista sia nella Raccomandazione della Commissione europea 92/131 relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, sia nella Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo sulla Designazione di un Consigliere nelle Imprese o Consigliere di Fiducia.
L’introduzione di questa figura non può essere disgiunta dall’approvazione di un codice di condotta che ne definisce anche i criteri di nomina e gli ambiti di azione.
Funzioni: le sue attività definite all’interno del Codice di Condotta possono variare in considerazione della tipologia e specifica dimensione dell’organizzazione di riferimento.
A titolo esemplificativo, la consigliera può attuare:
- rn
- azioni informative e formative per il personale sui contenuti del Codice adottato e finalizzate alla sensibilizzazione contro le forme di mobbing e molestie sessuali e alla prevenzione di tali fenomeni;
- funzioni di ascolto e tutela della parte che si ritenga vittima delle fattispecie di molestie e mobbing e avvia strategie di intervento specifiche, anche attivando la procedura formale di applicazione di sanzioni regolata dal Contratto Collettivo applicabile e dalla legge;
- azioni positive/ studi a supporto della propria attività;
- attività di supporto alla costituzione di una rete di soggetti (dirigenza, medico competente, sindacati, comitati ecc..) che collaborino alla prevenzione dei rischi psico-sociali in azienda;
rn
rn
rn
rn
rn
Per un approfondimento sul tema si può consultare la seguente pubblicazione e la normativa europea di riferimento:
http://www.ledonline.it/ledonline/487-forgione-consigliere/487-forgione-consigliere-fiducia.pdf
Raccomandazione Comm UE 92/131 Parte Allegato Istituzione Consigliera di fiducia
Risoluzione 2339/2001 Parlamento Europeo Mobbing sul posto di lavoro