Le discriminazioni di genere nel lavoro sono vietate in qualsiasi forma, diretta o indiretta, dal “Codice delle pari opportunità” (D. Lgs 198/2006), e sue modifiche (Legge di stabilità 2013).
Per “discriminazione diretta”(Codice P.O., art. 25) si intende qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
La “discriminazione indiretta”(Codice P.O., art. 25) si concretizza invece quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa e purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.