Per garantire alla lavoratrice gestante o madre la tranquillità psicologica necessaria in gravidanza e nel primo periodo di maternità è stabilito il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo predeterminato dalla legge, con conseguente nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, con alcune eccezioni: il datore di lavoro provi l’esistenza di una giusta causa a motivo del licenziamento (la colpa grave della lavoratrice), si sia verificata la cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta; siano state ultimate le prestazioni per le quali la lavoratrice è stata assunta o sia scaduto il termine del contratto di lavoro oppure il periodo di prova si sia risolto con esito negativo (se però il datore di lavoro non sia a conoscenza dello stato di gravidanza). Spetta però al datore di lavoro l’onere di provare il verificarsi di una di queste ipotesi.