La risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea nel 2014-2015 prende in considerazione i seguenti punti: evidenzia un calo dell’eguaglianza e della lotta contro la discriminazione di genere; affronta le cause strutturali della povertà femminile nell’ottica della strategia Europa 2020; incoraggia gli Stati membri a promuovere iniziative, misure e azioni di assistenza e consulenza per le donne; evidenzia che l’istruzione è uno strumento importante per consentire alle donne di partecipare a pieno titolo allo sviluppo sociale ed economico.
Per l’anno in corso restano in vigore le regole disposte dal DL n. 50/2017 e successivamente integrate dalla Legge di bilancio 2018. Le novità introdotte sono: bonus in materia di detassazione e di decontribuzione per i premi di risultato; agevolazione di decontribuzione paritetica per i lavoratori; erogazione di premi di produzione tramite i benefit di welfare aziendale.
Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell’UE, prende in considerazione i seguenti punti: la necessità di segnalare gli ostacoli che le donne incontrano nella segnalazione dei casi di molestie sessuali, discriminazioni e violenza di genere, incoraggiandole a segnalare i casi; invita inoltre gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di porevenzione contro le molestie.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto una serie di provvedimenti finalizzati a incentivare il welfare aziendale attraverso essenzialmente due strumenti: il premio di produttività, come fonte di risorse per garantire beni e servizi di welfare ai lavoratori dipendenti, e l’ampliamento del paniere dei servizi tramite l’aggiornamento dell’art.51 del TUIR.
Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale (2016/2017(INI)), oltre a riaffermare il diritto alla conciliazione, vengono date importanti raccomandazioni sulle richieste di congedi di paternità, congedi per chi presta attività di cura, standard inerenti i sevizi assistenziali per anziani e disabili, lavoro a distanza.
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato lo scorso maggio il primo piano contro la violenza di genere, in attuazione della L.R. n.6 del 2014, quale strumento principale per rafforzare la rete di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza.
L’articolo 51 del TUIR Testo Unico delle Imposte sui redditi norma gli interventi che le aziende possono attivare in favore dei dipendenti senza che essi concorrano alla formazione del reddito (non tassabili).
L’articolo 100 del TUIR Testo Unico delle Imposte sui redditi regolamenta le spese deducibili relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita’ dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute.
L’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive, ovvero in ragione della titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti.
Per garantire alla lavoratrice gestante o madre la tranquillità psicologica necessaria in gravidanza e nel primo periodo di maternità è stabilito il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo predeterminato dalla legge, con conseguente nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, con alcune eccezioni: il datore di lavoro provi l’esistenza di una giusta causa a motivo del licenziamento (la colpa grave della lavoratrice), si sia verificata la cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta; siano state ultimate le prestazioni per le quali la lavoratrice è stata assunta o sia scaduto il termine del contratto di lavoro oppure il periodo di prova si sia risolto con esito negativo (se però il datore di lavoro non sia a conoscenza dello stato di gravidanza). Spetta però al datore di lavoro l’onere di provare il verificarsi di una di queste ipotesi.