Recentemente (25 giugno 2014) la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere. Composta da 45 articoli si articola in dieci ambiti di intervento trasversale che spaziano dal sistema della rappresentanza, al contrasto alla violenza fino a toccare aspetti inerenti l’occupazione femminile, le politiche del lavoro e la cultura aziendale. Tutti gli articoli in generale concorrono a creare un contesto sociale più attento alla parità di genere. Segnatamente, l’attuazione di alcune disposizioni più di altre (Titolo VI artt. 27- 33 – Lavoro e occupazione femminile) può produrre effetti positivi sul lavoro e la valorizzazione della risorsa femminile in azienda e orientare l’attività delle imprese verso una maggiore valorizzazione delle differenze di genere e la realizzazione di misure di welfare aziendale.
La legge n. 215 del 2012 ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso. La nuova normativa richiede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per “assicurare” e non più solo per “provuovere” condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125) e la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Gli enti locali dovranno adeguare i propri statuti a tale novellata disposizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La legge n. 120 del 2011, cd. “Golfo-Mosca”, prevede che i consigli di amministrazione e gli organi di controllo delle società quotate debbano essere composti a partire dal 2012 da 1/5 di donne che dovranno diventare 1/3 a partire dal 2015.
La legge si estende anche alle società controllate pubbliche non quotate (art. 3). Per la sua attuazione, è stato recentemente emanato il Regolamento (DPR 30 novembre 2012, n. 251/2012) concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati. Al genere meno rappresentato dovrà essere assicurata una quota di presenza pari a un terzo dei componenti di ciascun organo.