Il lavoratore e la lavoratrice con figlio portatore di handicap grave, può fruire di permessi mensili in alternativa al prolungamento del congedo parentale e al prolungamento dei riposi orari.
Il lavoratore e la lavoratrice con figlio portatore di handicap grave, può fruire di permessi mensili in alternativa al prolungamento del congedo parentale e al prolungamento dei riposi orari.
il congedo spetta alla lavoratrice dipendente, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (collaboratrici parasubordinate, P. IVA, collaboratrici occasionali, associate in partecipazione), alle lavoratrici autonome, libere professioniste, imprenditrici agricole e pescatrici autonome della piccola pesca marittima all’interno delle disposizioni che tutelano la maternità per le lavoratrici autonome.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa concessa alla lavoratrice e al lavoratore per la cura del figlio fino ai 12 anni di età. Spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
L’avviso finanzia azioni volte a valorizzare le risorse femminili presenti in azienda, andando ad agire in particolare sulle difficoltà di reinserimento lavorativo a seguito di interruzioni dovuti ad esigenze di conciliazione.
L’articolo 9 della Legge 53 del 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” finanzia, al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, 3 diverse tipologie di azioni positive tra cui: azioni a sostegno della flessibilità oraria e organizzativa (es. part-time reversibile, telelavoro, banca delle ore, lavoro concentrato ecc… ).
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Sulla base della Legge 12 luglio 2011, n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”, che prevede che i consigli di amministrazione e gli organi di controllo delle società quotate e delle società controllate pubbliche non quotate debbano essere composti da 1/5 di donne dal 2012 e da 1/3 di donne a partire dal 2015, la Provincia di Reggio Emilia ha emanato un avviso per la costituzione di un elenco di professionisteidonee a ricoprire incarichi presso gli organi di amministrazione e controllo delle società da mettere a disposizione delle aziende reggiane. Si tratta di una misura volta ad agevolare concretamente la promozione delle risorse femminili in posizioni al vertice nelle aziende.
Si è aperta lo scorso 23 aprile l’edizione 2013 del bando di Regione Lombardia per la promozione di modelli di flessibilità aziendale. L’iniziativa, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia in collaborazione con Finlombarda S.p.A, fa seguito all’edizione sperimentale del 2012 e intende offrire alle PMI la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza specializzato nella definizione e sviluppo di strumenti di flessibilità e conciliazione vita-lavoro.
La Dote Conciliazione – premialità assunzione è un voucher premiante per le PMI che assumono madri escluse dal mercato del lavoro o in condizioni di precarietà lavorativa. Si tratta di una misura adottata nell’ambito del Programma Regionale per favorire la Conciliazione Famiglia-Lavoro.
Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con la Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie per le piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca o addirittura spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l’impresa non ottiene quindi un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
Si tratta di misure previste dal D. Lgs 198/2006, art. 42 sse L. 125 del 1991, art. 1, che intendono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e favorire l’occupazione femminile. Le PA possono predisporre piani di azioni positive di durata triennale. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al finanziamento.