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Nazionali

Progetti per la flessibilità ex l. 53/2000 (art.9) (Al momento non finanziato)

 

Promotori: datori di lavoro privati, imprese individuali, imprese collettive, iscritte in pubblici registri, consorzi di imprese e associazioni di imprese anche temporanee, aziende sanitarie locali,  aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, che attuino accordi contrattuali.

 

Azioni finanziabili: l’art. 9 finanzia 3 diverse tipologie di azioni positive tra cui: a) azioni a sostegno della flessibilità oraria e organizzativa (es. part-time reversibile, telelavoro, banca delle ore, lavoro concentrato ecc.). 

 

Priorità: priorità di finanziamento per i progetti che prevedono sistemi innovativi di valutazione delle prestazioni e dei risultati.

 

Destinatari dei progetti:lavoratrici o lavoratori, inclusi co.co.pro, lavoratori somministrati e soci lavoratori, dirigenti, con figli minori (con priorità in caso di disabilità), fino a dodici anni di età o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero lavoratori con a carico persone disabili o non autosufficienti, oppure persone affette da documentata grave infermità.

Possono essere destinatari anche i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi.

 

 

Per maggiori approfondimenti si può consultare:

 

Governo – Politiche per la famiglia

Art. 9 Legge 53/2000  (come modificato dall´Art. 38, della L. 18 giugno 2009, n. 69)

Modulistica

 

 

Sul sito della Consigliera di Parità della Regione Emilia Romagna si può approfondire ulteriormente normativa di riferimento, azioni ammissibili, modalità e procedure di finanziamento grazie alla messa a disposizione di apposite linee guida.

 

Istruzioni per l’uso. Finanziamento di progetti finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare – Art. 9 L. 53/2000

 

 

 

 

 

 

 

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