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Nazionali

Finanziamento di programmi per il reinserimento dopo il congedo parentale o interruzioni lavorative dovute a motivi di conciliazione ex Legge 53/2000 (art. 9) (Al momento non finanziato)

 

L’avviso finanzia azioni volte a valorizzare le risorse femminili presenti in azienda, andando ad agire in particolare sulle difficoltà di reinserimento lavorativo a seguito di interruzioni dovuti ad esigenze di conciliazione.

 

Promotori: datori di lavoro privati, imprese individuali, imprese collettive, iscritte in pubblici registri, consorzi di imprese e associazioni di imprese anche temporanee, aziende sanitarie locali,  aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, che attuino accordi contrattuali.

 

Azioni finanziabili: l’art. 9 prevede tra le azioni finanziabili: b) programmi per il reinserimento post congedo parentale o legati comunque a motivi di conciliazione (non solo programmi di tipo formativo).

 

Destinatari dei progetti: lavoratrici o lavoratori, inclusi co.co.pro, lavoratori somministrati e soci lavoratori, dirigenti, con figli minori (con priorità in caso di disabilità), fino a dodici anni di età o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero lavoratori con a carico persone disabili o non autosufficienti, oppure persone affette da documentata grave infermità.

Possono essere destinatari anche i liberi professionisti, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi.

 

 

Per maggiori approfondimenti si può consultare:

 

Governo – Politiche per la famiglia

Art. 9 Legge 53/2000 (modificato dall´Art. 38, della L. 18 giugno 2009, n. 69)

 

 

Sul sito della Consigliera di Parità della Regione Emilia Romagna si può approfondire ulteriormente normativa di riferimento, azioni ammissibili, modalità e procedure di finanziamento grazie ad apposite linee guida.

 

Istruzioni per l’uso. Finanziamento di progetti finalizzati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare – Art. 9 L. 53/2000.

 

 

 

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