A livello globale, nella prima parte dell’ultimo decennio, le disuguaglianze tra uomini e donne nei mercati del lavoro si sono ridotte. Dall’inizio della crisi nel 2007 si è però registrato un nuovo incremento. Questo è quanto emerge dal Rapporto dell’ILO (Tendenze globali dell’occupazione femminile 2012) prodotto in collaborazione con UN Women.
La costituzione del Comitato Pari Opportunità è prevista nei contratti collettivi di lavoro e può rappresentare il primo passo per la realizzazione delle Politiche di Pari Opportunità tra donne e uomini in azienda. È un organismo paritetico misto azienda-sindacato, all’interno del quale il confronto equilibrato tra i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori e l’azienda è generalmente assicurato dal loro equilibrio numerico.
Il Comitato unico di garanzia (CUG) istituito dalla L.183/2010 è un organismo che sostituisce, nelle Pubbliche Amministrazioni, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici in materia di mobbing, agendo in continuità e assumendone tutte le competenze. Promuove il benessere organizzativo e contrasta ogni forma di discriminazione e di violenza morale e psichica dei lavoratori.
Le Consigliere e i Consiglieri di Parità offrono sostegno e consulenza a lavoratrici e lavoratori che subiscono discriminazioni nell’accesso al lavoro o sul luogo di lavoro, a imprenditrici e imprenditori che vogliono promuovere azioni positive per realizzare le pari opportunità nella propria azienda e agli enti pubblici che devono costituire i Comitati Unici di Garanzia (CUG) e presentare il Piano di Azioni Positive.
Le Carte di intenti sulle P.O. e valorizzazione della diversità sono impegni programmatici sottoscritti volontariamente da imprese private.
Possono essere redatte individualmente dall’impresa per sancire l’impegno della stessa alla realizzazione di azioni di Pari Opportunità nel proprio contesto aziendale (es.Dichiarazione Pirelli sulle Pari Opportunità) oppure costituiredichiarazioni di impegno collettive nell’ambito di aggregazioni/community tra più imprese, che in un quadro di principi e valori comuni, si impegnano a sostenere l’occupabilità femminile e realizzare un ambiente di lavoro che assicuri il contrasto ad ogni tipo di discriminazione e valorizzi i talenti nel pieno rispetto delle Pari Opportunità
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato la casella di posta elettronica monitoraggioquotedigenere@governo.it, attraverso la quale le società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012 “Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati (in att. L. 12 luglio 2011, n. 120, art. 3 comma 2” possono comunicare la composizione dei propri organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modifiche della loro compagine in corso di mandato.
Il telelavoro costituisce una forma flessibile della prestazione di lavoro basata sullo svolgimento della prestazione lavorativa per una percentuale di tempo significativa in un luogo diverso da quello del datore di lavoro o del posto di lavoro tradizionale. Prevede l’utilizzo di mezzi informatici e di telecomunicazione per una sistematica interazione con l’azienda o l’ente di appartenenza del lavoratore. E’ applicabile ad un’ampia gamma di attività lavorative.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
La legge n. 120 del 2011, cd. “Golfo-Mosca”, prevede che i consigli di amministrazione e gli organi di controllo delle società quotate debbano essere composti a partire dal 2012 da 1/5 di donne che dovranno diventare 1/3 a partire dal 2015.
La legge si estende anche alle società controllate pubbliche non quotate (art. 3). Per la sua attuazione, è stato recentemente emanato il Regolamento (DPR 30 novembre 2012, n. 251/2012) concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati. Al genere meno rappresentato dovrà essere assicurata una quota di presenza pari a un terzo dei componenti di ciascun organo.